Art. 3.
(Competenze. Delega al Governo).

      1. Alla Direzione generale di cui all'articolo 1 della presente legge è affidata la competenza su tutte le materie concernenti il Corpo di polizia penitenziaria nonché l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle dotazioni di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

 

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      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale di cui all'articolo 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garantire l'inserimento armonico della Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria in seno al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria raccordandone le competenze con quelle degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso;

          b) prevedere l'articolazione della Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria in uffici di livello dirigenziale non generale cui attribuire, secondo criteri di omogeneità, le attività relative al personale di cui all'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in materia di assunzione, gestione amministrativa, disciplina, formazione ed aggiornamento; l'organizzazione dei servizi istituzionali all'interno delle articolazioni dipartimentali, centrali e periferiche; la gestione delle risorse strumentali e finanziarie attribuite al Corpo di polizia penitenziaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

          c) istituire servizi di vigilanza e controllo connessi all'esecuzione penale esterna, adeguandoli alle corrispondenti esigenze di rieducazione e risocializzazione dei condannati;

          d) predisporre criteri per la rilevazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria, sulla base delle effettive esigenze operative di ogni singolo contesto penitenziario;

          e) predisporre criteri, requisiti e modalità per l'esercizio da parte del personale direttivo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dell'opzione a favore del corrispondente ruolo del Corpo di polizia penitenziaria e la conseguente immissione in organico del medesimo personale.

 

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